Diventa Socio
I soci sono il primo patrimonio della nostra Banca, sono i proprietari dell’azienda, i primi clienti e dunque colonna dell’operatività, nonché “i testimoni” dell’azienda stessa.
Diventare socio di Banca Centro Toscana - Umbria è facile: è sufficiente avere almeno 18 anni, essere clienti, risiedere nelle zone di competenza territoriale e sottoscrivere la richiesta; possono diventare soci anche le persone giuridiche, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della banca.
Requisiti di ammissibilità a socio (Art. 6 Statuto)
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società e che sottoscrivono o acquistano la quota minima per l’ammissione a socio stabilita dal consiglio di amministrazione in misura non superiore a € 2.500. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. Possono altresì presentare domanda di ammissione i soggetti residenti, aventi sede od operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi alla zona di competenza territoriale della Società; l’accoglimento di tale domanda è subordinato al verificarsi delle condizioni stabilite dalle disposizioni di vigilanza.
Come richiedere l'ammissione a socio della Bcc (Art. 8 Statuto)
Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.
La domanda di ammissione va presentata presso una delle nostre filiali (clicca qui per l’elenco), il punto di contatto più immediato tra la Banca e i soci che presidia l’operatività bancaria.
Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.
Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo inferiore alla quota minima stabilita ai sensi dell’art. 6 né eccedente i limiti fissati dalla legge.