Dal 3 luglio 2016 è applicabile in Italia la nuova normativa sugli abusi di mercato – c.d. MAD2 – composta dalla Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD, Market Abuse Directive) e dal Regolamento (UE) 596/2014 (c.d. MAR, Market Abuse Regulation).
Tra le novità più importanti del nuovo assetto normativo sugli abusi di mercato, assume particolare rilievo l’estensione di taluni obblighi di tipo informativo anche in capo alle Bcc in relazione alle informazioni privilegiate.
Deve considerarsi price sensitive, quindi privilegiata, l’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari.
In particolare, sulla base di quanto stabilito dalla Consob, le informazioni di seguito elencate concretizzano eventi da valutare, caso per caso, al fine di identificare se siano o meno informazioni privilegiate soggette a pubblicazione:
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio negativo o con rilievi ovvero dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio;
- rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
- nomina/dimissioni/cooptazione dei membri del consiglio di amministrazione;
- nomina/dimissione/sostituzione dei membri del collegio sindacale;
- perdita semestrale di misura rilevante tale da intaccare in prospettiva il patrimonio netto;
- operazioni societarie straordinarie (es. fusione);
- nomina/dimissioni del direttore generale;
- sottoposizione a procedure concorsuali o assoggettamento ad amministrazione straordinaria;
- provvedimenti assunti dalle Autorità di vigilanza competenti che rilevano in modo significativo sulla stabilità o solvibilità della banca.